Possono essere richieste dal cliente per la propria tutela in sede giudiziaria, con riferimento alla dinamica dei sinistri stradali o sul lavoro, oppure da società assicurative per tutelarsi nei confronti di eventuali frodi.
Purtroppo, nella pratica, accade spesso che per tale tipologia di attività che dovrebbe quindi essere svolta esclusivamente da l.P. autorizzati anche a seguito del D.M. noto del 2010 ma già prima in base al citato art. 94 T.U. Leggi di P.S., alcune Compagnie di assicurazioni si avvalgano esclusivamente dell'opera dei cosiddetti "periti assicurativi". ln realtà questi soggetti non possono, senza licenza della Prefettura, svolgere come spesso accade vere e proprie indagini in quanto la loro competenza si dovrebbe limitare esclusivamente all'accertamento del danno materiale relativo, ad esempio, a una autovettura incidentata o a un veicolo/immobile coinvolto.
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Gli accertamenti tecnici
Pare, in taluni casi, che addirittura siano stati affidati da parte delle Compagnie ai propri periti compiti relativi all'accertamento "tecnico" di incidenti stradali, al rintraccio e all'ascolto di eventuali testimoni presenti etc. Sarebbe auspicabile in questi casi che l'Autorità competente si adoperasse per vigilare e sanzionare eventuali situazioni, diffidando opportunamente gli interessati e il loro datore di lavoro, nella fattispecie la Compagnia di assicurazioni.
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